Statuto

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Articolo 1

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
E’ costituita l’Associazione avente la seguente denominazione:
“ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DELLA TOSCANA”, od anche solo “IRES TOSCANA”.
Ha sede in Firenze, Via Alessandro Stradella n. 15 e durata illimitata.

Articolo 2

FINALITA’ DELL’IRES TOSCANA
L’IRES TOSCANA è un’associazione senza fini di lucro.
Essa svolge attività di ricerca e culturali; promuove iniziative tendenti all’approfondimento di problemi concernenti i processi di trasformazione dell’economia, delle relazioni sindacali ed industriali, della società e delle Istituzioni, come pure l’approfondimento di problematiche internazionali connesse alla guerra e alla pace, mettendole a disposizione della società Toscana.

IRES TOSCANA svolge attività di consulenza e di trasferimento tecnologico, ed eroga servizi a favore di imprese, cooperative e amministrazioni pubbliche, per la promozione delle attività economiche ed istituzionali del territorio.
L’IRES TOSCANA può svolgere attività anche per incarico di privati, terzi ed Istituzioni eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti.

Articolo 3

ATTIVITA’

Per il perseguimento degli scopi sociali l’IRES TOSCANA:
a) svolge attività di ricerca, documentazione, archiviazione ed elaborazione di dati anche in collaborazione con Associazioni, Enti, Istituti, Università, singoli studiosi;
b) promuove, anche in collaborazione con altre strutture ed avvalendosi di consulenze esterne, studi, convegni, seminari, attività di formazione, incontri ed ogni altra iniziativa scientifica e culturale idonea a realizzare le finalità statutarie;
c) promuove attività editoriali e pubblicazioni in qualsiasi forma, atte a diffondere i risultati delle proprie ricerche, gli atti di convegni e seminari da esso organizzati, ed ogni altro lavoro e contributo che risulti utile allo svolgimento della propria attività;
d) organizza il proprio corpo documentario in strutture di biblioteca e di centri di documentazione da rendere accessibili al pubblico secondo modalità da fissare in apposito regolamento;
e) per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 2, IRES TOSCANA può costituire Centri di servizio anche in partenariato con altri soggetti;
f) svolge ogni altra attività direttamente o indirettamente utile al raggiungimento delle finalità statutarie;
g) l’associazione, infine, allo scopo del conseguimento dell’oggetto sociale, quale attività non prevalente, può compiere, ove consentite tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, purchè complementari, affini o comunque connesse con le precedenti, o che saranno ritenute utili e/o convenienti; può contrarre mutui ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento presso Istituti di Credito, Banche, privati, concedendo, se richieste, le opportune garanzie.

Articolo 4

IL PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione, che pervengano all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi di gestione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dal ricavato dell’attività organizzative e promozionali di cui al precedente art. 3;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Tali entrate saranno impiegate per il raggiungimento delle finalità dell’Istituto, in conformità alle deliberazioni degli organismi sociali.

I soci che per qualsiasi causa cessano di far parte dell’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio.
In caso di scioglimento dell’Istituto, i beni e le attività che restano dopo aver esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o esercenti attività a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 – salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 5

L’ESERCIZIO FINANZIARIO CHIUDE AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO
Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Comitato Direttivo il bilanci consuntivo con la relazione sull’attività svolta ed il bilancio preventivo per l’anno successivo.
Entro lo stesso termine il Comitato delibera in merito al programma di attività per l’anno successivo proposto dal Direttore.

I bilanci con la relazione devono essere sottoposti all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Il bilancio consuntivo, con la relazione allegata, deve essere comunicato al Collegio dei Revisori dei Conti almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l’esame da parte dell’assemblea.

Articolo 6

I SOCI
Possono essere soci dell’IRES TOSCANA tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, od Enti che si riconoscono nelle finalità di cui al precedente articolo 2 e si impegnano ad accettare lo Statuto e ad attenersi alle deliberazioni che regolamentano la vita sociale.

La qualità di socio dà diritto e ricevere regolarmente i materiali prodotti dall’IRES TOSCANA, ad essere informato sulle sue attività, ad usufruire dei servizi culturali e documentali predisposti.

I soci, che hanno indistintamente uguali diritti, si distinguono in:
a) SOCI FONDATORI: sono quelli che hanno dato vita all’Associazione;
b) SOCI ORDINARI: sono le persone, fisiche o giuridiche, le Associazioni e gli Enti, pubblici o privati, la cui adesione all’Associazione è avvenuta, avviene o avverrà successivamente alla sua costituzione e che ne accettano lo Statuto e si impegnano a versare la quota associativa annua stabilita: per diventare soci ordinari occorre fare domanda, sottoscritta da almeno tre soci, ed approvata con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dell’assemblea generale dei soci.

Articolo 7

RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all’Istituto:
a) per dimissioni, quando ne diano comunicazione scritta al Comitato Direttivo; le dimissioni avranno decorrenza immediata, salvo il pagamento della quota sociale per l’anno in corso;
b) per esclusione, nei casi di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto, di morosità, o di incompatibilità con la natura degli scopi perseguiti dall’Istituto.
Sulla esclusione delibera discrezionalmente il Comitato Direttivo, sentito il socio interessato.

Articolo 8

ORGANI DELL’IRES TOSCANA
a. l’Assemblea dei soci;
b. il Presidente;
c. il Direttore;
d. il Comitato Direttivo;
e. il Comitato Scientifico;
f. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 9

L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L’Assemblea generale dei soci è composta dai soci fondatori e dai soci ordinari.
Ogni soci ha diritto ad un voto.

Essa:
a) nomina e può revocare il Presidente dell’Istituto e il Direttore e nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
b) discute le linee generali di attività dell’IRES TOSCANA;
c) approva il bilancio annuale e le relazioni del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) delibera sulle modifiche del presente statuto con la maggioranza dei 2/3 dei soci;
e) delibera – in via definitiva l’ammissione dei nuovi soci a norma della lettera b, ultimo comma del precedente art. 6;
f) elegge il Comitato Direttivo;
g) elegge i membri del Comitato Scientifico e nei casi previsti dal successivo art. 11 lettera e), ratifica la nomina dei membri effettuata dal Comitato Direttivo;
h) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservata alla sua competenza dal presente statuto.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno a norma del precedente art. 5, nonché quante volta occorra, su iniziativa del Presidente, o su richiesta di almeno la metà dei soci, e delibera a maggioranza dei presenti, salvo le eccezioni previste dai commi precedenti.
Per la regolarità delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea si applicano le seguenti norme:
a) le adunanze dell’assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei suoi membri ed in seconda convocazione quale che sia il numero dei presenti;
b) le deliberazioni (salvo le maggioranze qualificate, già indicate, e di cui infra) sono prese a maggioranza semplice dei presenti;
c) le deliberazioni in seconda convocazione sono assunte comunque a maggioranza semplice.
E’ ammesso il voto per delega, secondo le stesse regole sia nelle Assemblee ordinarie che per quelle straordinarie.
La delega deve essere conferita in forma scritta ad un altro membro dell’Assemblea, ma non ai membri del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori.
Ogni socio può essere portatore di più deleghe, ma in numero non superiore a cinque.

Articolo 10

IL PRESIDENTE
Il Presidente è nominato dall’Assemblea dei soci, di norma dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Egli garantisce l’autonomia dell’Istituto e della funzione di ricerca svolta dall’IRES.

Il Presidente:
a) presiede le assemblee;
b) presiede e convoca il Comitato Direttivo;
c) convoca il Comitato Scientifico in accordo col Presidente del medesimo;
d) cura le relazioni esterne dell’Istituto;
e) rappresenta legalmente l’IRES TOSCANA nei confronti dei terzi ed in giudizio;
f) può nominare procuratori speciali;
g) presente all’assemblea generale dei soci, per l’approvazione, le richieste di ammissione a socio ordinario.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Direttore, la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.

Articolo 11

IL DIRETTORE
Il Direttore è nominato e revocato dall’Assemblea generale ordinaria dei soci a maggioranza di due terzi dei presenti, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
Il Direttore coordina e dirige l’attività dell’Istituto ed assume le necessarie iniziative per la continuità dell’attività dell’Istituto.

In particolare:
a) cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo ed autorizza le relative spese;
b) stipula i contratti di consulenza, assume i ricercatori ed il personale dell’Associazione, tenuto conto di quanto indicato dal Comitato Direttivo;
c) propone al Comitato Direttivo i programmi di ricerca e le altre iniziative culturali; ne nomina i coordinatori e vigila sulla loro realizzazione;
d) svolge le funzioni del Presidente, nei casi previsti dal precedente art. 10, ultimo comm

Articolo 12

IL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dal Direttore ciascuno eletto dall’Assemblea in base a distinte votazioni e da non più di 5 componenti eletti dall’Assemblea generale dei soci sulla base di una lista presentata dal Presidente e aperta a proposte aggiuntive dell’Assemblea.
Ogni socio può avanzare una sola candidatura.
Esistendo proposte aggiuntive, la votazione avviene per voto segreto; ogni socio può indicare un massimo di preferenze non superiori a 3 dei membri da eleggere.
Del Comitato Direttivo deve fare parte almeno 1 membro espresso dal personale dell’Istituto.
Il Comitato Direttivo resta in carica tre anni, salvo revoca prima del termine, e delibera a maggioranza assoluta dei componenti.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Il Comitato Direttivo è l’organo che approva l’attività di cui all’art. 3, tenuto conto delle linee e le priorità proposte dal Comitato Scientifico.
In particolare delibera sul programma di ricerche e sulle iniziative che gli vengono sottoposte dal Presidente e dal Direttore, dal Comitato Scientifico e dai singoli soci.
Il Comitato Direttivo può istituire altresì specifiche sezioni di lavoro ed osservatori, ne nomina e revoca i responsabili.
Delibera su proposta del Presidente il regolamento interno delle attività dell’Istituto.

Oltre ai compiti di cui sopra, il Comitato Direttivo:
a) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci che dovrà essere convocata entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario;
b) delibera sulle liti attive e passive;
c) delibera in merito ai rapporti con il personale;
d) stabilisce le quote associative.

Articolo 13

IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da cinque a venti membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Elegge al proprio interno il Presidente.
Il Comitato Scientifico è convocato dal suo Presidente di intesa con il Presidente dell’Istituto.
Il Comitato delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Comitato:
a) esamina il programma di attività e propone eventuali variazioni;
b) esprime il proprio parere sulle principali iniziative dell’Istituto;
c) può proporre, iniziative culturali e l’eventuale collaborazione dell’Istituto con esperti, centri di ricerca, imprese, istituzioni ed Enti pubblici o privati.

Articolo 14

IL COLLEGIO DEI REVISORI

La gestione amministrativa dell’Istituto è controllata da un Collegio dei Revisori costituito da tre membri eletti dall’Assemblea dei soci.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio sceglie il membro che assume le funzioni di Presidente.
I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione sui bilanci annuali; possono accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell’Istituto.
A questo scopo possono procedere ad atti di ispezione e di controllo.

Articolo 15

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

L’Assemblea generale dei soci delibera lo scioglimento dell’Istituto e nomina uno o più liquidatori.
Delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione secondo quanto previsto all’ultimo comma dell’art. 4.

Lo scioglimento e la liquidazione dell’Istituto è deciso con il voto dei 2/3 dei soci presenti purchè anche in seconda convocazione sia presente la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Articolo 16

CONTROVERSIE – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie tra gli associati e l’Istituto sono sottoposte al giudizio di tre arbitri, uno nominato dall’Assemblea generale, uno nominato dell’associato interessato ed il terzo nominato di comune accordo dai primi due.

Gli arbitri decidono a maggioranza, secondo equità, senza l’osservanza di particolari formalità, previo tentativo di conciliazione, con i poteri e le funzioni degli amichevoli compositori; il tutto nei limiti di legge.

Articolo 17

LEGGE APPLICABILE

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile e della legislazione in materia.