STATUTO
Articolo 1
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
E' costituita l'Associazione avente la seguente denominazione:
"ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DELLA TOSCANA", od anche
solo "IRES TOSCANA".
Ha sede in Sesto Fiorentino, Via Niccolò Paganini n. 37 e durata
illimitata.
Articolo 2
FINALITA' DELL'IRES TOSCANA
L'IRES TOSCANA è un'associazione senza fini di lucro.
Essa
svolge attività di ricerca e culturali; promuove iniziative tendenti
all'approfondimento di problemi concernenti i processi di
trasformazione dell'economia, delle relazioni sindacali ed industriali,
della società e delle Istituzioni, come pure l'approfondimento di
problematiche internazionali connesse alla guerra e alla pace,
mettendole a disposizione della società Toscana.
IRES TOSCANA svolge
attività di consulenza e di trasferimento tecnologico, ed eroga servizi
a favore di imprese, cooperative e amministrazioni pubbliche, per la
promozione delle attività economiche ed istituzionali del territorio.
L'IRES
TOSCANA può svolgere attività anche per incarico di privati, terzi ed
Istituzioni eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti.
Articolo 3
ATTIVITA'
Per il perseguimento degli scopi sociali l'IRES TOSCANA:
a)
svolge attività di ricerca, documentazione, archiviazione ed
elaborazione di dati anche in collaborazione con Associazioni, Enti,
Istituti, Università, singoli studiosi;
b) promuove, anche in
collaborazione con altre strutture ed avvalendosi di consulenze
esterne, studi, convegni, seminari, attività di formazione, incontri ed
ogni altra iniziativa scientifica e culturale idonea a realizzare le
finalità statutarie;
c) promuove attività editoriali e pubblicazioni
in qualsiasi forma, atte a diffondere i risultati delle proprie
ricerche, gli atti di convegni e seminari da esso organizzati, ed ogni
altro lavoro e contributo che risulti utile allo svolgimento della
propria attività;
d) organizza il proprio corpo documentario in
strutture di biblioteca e di centri di documentazione da rendere
accessibili al pubblico secondo modalità da fissare in apposito
regolamento;
e) per il conseguimento delle finalità di cui all'art.
2, IRES TOSCANA può costituire Centri di servizio anche in partenariato
con altri soggetti;
f) svolge ogni altra attività direttamente o indirettamente utile al
raggiungimento delle finalità statutarie;
g)
l'associazione, infine, allo scopo del conseguimento dell'oggetto
sociale, quale attività non prevalente, può compiere, ove consentite
tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie,
purchè complementari, affini o comunque connesse con le precedenti, o
che saranno ritenute utili e/o convenienti; può contrarre mutui ed in
genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento presso Istituti di
Credito, Banche, privati, concedendo, se richieste, le opportune
garanzie.
Articolo 4
IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
Il patrimonio è costituito:
a)
dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà
dell'Associazione, che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo,
da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o
persone fisiche e dagli avanzi di gestione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di
bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dal ricavato dell'attività organizzative e promozionali di cui al
precedente art. 3;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
Tali
entrate saranno impiegate per il raggiungimento delle finalità
dell'Istituto, in conformità alle deliberazioni degli organismi sociali.
I soci che per qualsiasi causa cessano di far parte dell'Associazione
non hanno alcun diritto sul patrimonio.
In
caso di scioglimento dell'Istituto, i beni e le attività che restano
dopo aver esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad organizzazioni
non lucrative di utilità sociale o esercenti attività a fini di
pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3,
comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 - salvo diversa
destinazione imposta dalla Legge.
Articolo 5
L'ESERCIZIO FINANZIARIO CHIUDE AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO
Entro
tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Comitato
Direttivo il bilanci consuntivo con la relazione sull'attività svolta
ed il bilancio preventivo per l'anno successivo.
Entro lo stesso termine il Comitato delibera in merito al programma di
attività per l'anno successivo proposto dal Direttore.
I
bilanci con la relazione devono essere sottoposti all'approvazione
dell'assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.
Il
bilancio consuntivo, con la relazione allegata, deve essere comunicato
al Collegio dei Revisori dei Conti almeno quindici (15) giorni prima di
quello fissato per l'esame da parte dell'assemblea.
Articolo 6
I SOCI
Possono
essere soci dell'IRES TOSCANA tutti coloro, persone fisiche,
giuridiche, od Enti che si riconoscono nelle finalità di cui al
precedente articolo 2 e si impegnano ad accettare lo Statuto e ad
attenersi alle deliberazioni che regolamentano la vita sociale.
La
qualità di socio dà diritto e ricevere regolarmente i materiali
prodotti dall'IRES TOSCANA, ad essere informato sulle sue attività, ad
usufruire dei servizi culturali e documentali predisposti.
I soci, che hanno indistintamente uguali diritti, si distinguono in:
a) SOCI FONDATORI: sono quelli che hanno dato vita all'Associazione;
b)
SOCI ORDINARI: sono le persone, fisiche o giuridiche, le Associazioni e
gli Enti, pubblici o privati, la cui adesione all'Associazione è
avvenuta, avviene o avverrà successivamente alla sua costituzione e che
ne accettano lo Statuto e si impegnano a versare la quota associativa
annua stabilita: per diventare soci ordinari occorre fare domanda,
sottoscritta da almeno tre soci, ed approvata con il voto favorevole di
almeno due terzi (2/3) dell'assemblea generale dei soci.
Articolo 7
RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI
I soci cessano di appartenere all'Istituto:
a)
per dimissioni, quando ne diano comunicazione scritta al Comitato
Direttivo; le dimissioni avranno decorrenza immediata, salvo il
pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
b) per
esclusione, nei casi di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal
presente Statuto, di morosità, o di incompatibilità con la natura degli
scopi perseguiti dall'Istituto.
Sulla esclusione delibera discrezionalmente il Comitato Direttivo,
sentito il socio interessato.
Articolo 8
ORGANI DELL'IRES TOSCANA
a. l'Assemblea dei soci;
b. il Presidente;
c. il Direttore;
d. il Comitato Direttivo;
e. il Comitato Scientifico;
f. il Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 9
L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L'Assemblea generale dei soci è composta dai soci fondatori e dai soci
ordinari.
Ogni soci ha diritto ad un voto.
Essa:
a) nomina e può revocare il Presidente dell'Istituto e il Direttore e
nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
b) discute le linee generali di attività dell'IRES TOSCANA;
c) approva il bilancio annuale e le relazioni del Comitato Direttivo e
del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) delibera sulle modifiche del presente statuto con la maggioranza dei
2/3 dei soci;
e) delibera - in via definitiva l'ammissione dei nuovi soci a norma
della lettera b, ultimo comma del precedente art. 6;
f) elegge il Comitato Direttivo;
g)
elegge i membri del Comitato Scientifico e nei casi previsti dal
successivo art. 11 lettera e), ratifica la nomina dei membri effettuata
dal Comitato Direttivo;
h) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale
riservata alla sua competenza dal presente statuto.
L'Assemblea
si riunisce almeno una volta l'anno a norma del precedente art. 5,
nonché quante volta occorra, su iniziativa del Presidente, o su
richiesta di almeno la metà dei soci, e delibera a maggioranza dei
presenti, salvo le eccezioni previste dai commi precedenti.
Per la regolarità delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea si
applicano le seguenti norme:
a)
le adunanze dell'assemblea sono valide in prima convocazione quando sia
presente almeno la metà dei suoi membri ed in seconda convocazione
quale che sia il numero dei presenti;
b) le deliberazioni (salvo le
maggioranze qualificate, già indicate, e di cui infra) sono prese a
maggioranza semplice dei presenti;
c) le deliberazioni in seconda convocazione sono assunte comunque a
maggioranza semplice.
E' ammesso il voto per delega, secondo le stesse regole sia nelle
Assemblee ordinarie che per quelle straordinarie.
La
delega deve essere conferita in forma scritta ad un altro membro
dell'Assemblea, ma non ai membri del Comitato Direttivo e del Collegio
dei Revisori.
Ogni socio può essere portatore di più deleghe, ma in numero non
superiore a cinque.
Articolo 10
IL PRESIDENTE
Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci, di norma dura in
carica tre anni ed è rieleggibile.
Egli garantisce l'autonomia dell'Istituto e della funzione di ricerca
svolta dall'IRES.
Il Presidente:
a) presiede le assemblee;
b) presiede e convoca il Comitato Direttivo;
c) convoca il Comitato Scientifico in accordo col Presidente del
medesimo;
d) cura le relazioni esterne dell'Istituto;
e) rappresenta legalmente l'IRES TOSCANA nei confronti dei terzi ed in
giudizio;
f) può nominare procuratori speciali;
g) presente all'assemblea generale dei soci, per l'approvazione, le
richieste di ammissione a socio ordinario.
In
caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono
esercitate dal Direttore, la cui firma fa fede, nei confronti di
chiunque, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
Articolo 11
IL DIRETTORE
Il
Direttore è nominato e revocato dall'Assemblea generale ordinaria dei
soci a maggioranza di due terzi dei presenti, dura in carica tre anni e
può essere riconfermato.
Il Direttore coordina e dirige l'attività
dell'Istituto ed assume le necessarie iniziative per la continuità
dell'attività dell'Istituto.
In particolare:
a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo ed
autorizza le relative spese;
b)
stipula i contratti di consulenza, assume i ricercatori ed il personale
dell'Associazione, tenuto conto di quanto indicato dal Comitato
Direttivo;
c) propone al Comitato Direttivo i programmi di ricerca e
le altre iniziative culturali; ne nomina i coordinatori e vigila sulla
loro realizzazione;
d) svolge le funzioni del Presidente, nei casi previsti dal precedente
art. 10, ultimo comma.
Articolo 12
IL COMITATO DIRETTIVO
Il
Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dal Direttore ciascuno
eletto dall'Assemblea in base a distinte votazioni e da non più di 5
componenti eletti dall'Assemblea generale dei soci sulla base di una
lista presentata dal Presidente e aperta a proposte aggiuntive
dell'Assemblea.
Ogni socio può avanzare una sola candidatura.
Esistendo
proposte aggiuntive, la votazione avviene per voto segreto; ogni socio
può indicare un massimo di preferenze non superiori a 3 dei membri da
eleggere.
Del Comitato Direttivo deve fare parte almeno 1 membro espresso dal
personale dell'Istituto.
Il
Comitato Direttivo resta in carica tre anni, salvo revoca prima del
termine, e delibera a maggioranza assoluta dei componenti.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Il
Comitato Direttivo è l'organo che approva l'attività di cui all'art. 3,
tenuto conto delle linee e le priorità proposte dal Comitato
Scientifico.
In particolare delibera sul programma di ricerche e
sulle iniziative che gli vengono sottoposte dal Presidente e dal
Direttore, dal Comitato Scientifico e dai singoli soci.
Il Comitato Direttivo può istituire altresì specifiche sezioni di
lavoro ed osservatori, ne nomina e revoca i responsabili.
Delibera su proposta del Presidente il regolamento interno delle
attività dell'Istituto.
Oltre ai compiti di cui sopra, il Comitato Direttivo:
a)
predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea dei soci che dovrà essere convocata
entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
b) delibera sulle liti attive e passive;
c) delibera in merito ai rapporti con il personale;
d) stabilisce le quote associative.
Articolo 13
IL COMITATO SCIENTIFICO
Il
Comitato Scientifico è composto da cinque a venti membri che durano in
carica tre anni e sono rieleggibili. Elegge al proprio interno il
Presidente.
Il Comitato Scientifico è convocato dal suo Presidente di intesa con il
Presidente dell'Istituto.
Il Comitato delibera con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
Il Comitato:
a) esamina il programma di attività e propone eventuali variazioni;
b) esprime il proprio parere sulle principali iniziative dell'Istituto;
c)
può proporre, iniziative culturali e l'eventuale collaborazione
dell'Istituto con esperti, centri di ricerca, imprese, istituzioni ed
Enti pubblici o privati.
Articolo 14
IL COLLEGIO DEI REVISORI
La
gestione amministrativa dell'Istituto è controllata da un Collegio dei
Revisori costituito da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio sceglie il membro che assume le funzioni di Presidente.
I
Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale
e redigere una relazione sui bilanci annuali; possono accertare la
consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà
dell'Istituto.
A questo scopo possono procedere ad atti di ispezione e di controllo.
Articolo 15
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
L'Assemblea generale dei soci delibera lo scioglimento dell'Istituto e
nomina uno o più liquidatori.
Delibera
altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla
liquidazione secondo quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 4.
Lo
scioglimento e la liquidazione dell'Istituto è deciso con il voto dei
2/3 dei soci presenti purchè anche in seconda convocazione sia presente
la maggioranza degli aventi diritto al voto.
Articolo 16
CONTROVERSIE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Le
controversie tra gli associati e l'Istituto sono sottoposte al giudizio
di tre arbitri, uno nominato dall'Assemblea generale, uno nominato
dell'associato interessato ed il terzo nominato di comune accordo dai
primi due.
Gli arbitri decidono a maggioranza, secondo equità, senza
l'osservanza di particolari formalità, previo tentativo di
conciliazione, con i poteri e le funzioni degli amichevoli compositori;
il tutto nei limiti di legge.
Articolo 17
LEGGE APPLICABILE
Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle
norme del Codice Civile e della legislazione in materia.